Regolamento Interno e Carta Etica per i soci Esperti

REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT GEA, istituto per l’analisi geobiofisica e geobiologica dell’ambiente
Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci tenuta il 21/04/2018, disciplina i rapporti tra associazione e associati e tra associazione e terzi per quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto.
1. MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Le persone interessate alla materia che condividono lo statuto e la scuola di pensiero dell’Associazione possono aderire per sostenerla economicamente e/o operativamente compilando una richiesta, disponibile anche sul sito internet associativo, indirizzata al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo dovrà esaminare la richiesta e accettare o meno l’adesione del richiedente; gli ostacoli all’accettazione, data la particolare situazione in cui l’associazione opera, oltre a quelli ordinari sono da ricercare anche nella eventuale proposta al pubblico, onerosa o meno, di strumenti antidisturbo o per il riequilibrio ambientale quali stuoie e oggetti vari, con o senza funzionamento magnetico o elettromagnetico, da parte del richiedente.

Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote annuali a sostegno dell’associazione; nessuna differenza può esserci tra le quote versate dagli associati: la prima quota viene per praticità definita “di adesione” e tutte le altre sono quote annuali come tutte quelle che chiunque aderisce a una associazione si impegna a versare; il mancato versamento della quota annuale non costituisce di per sé causa di decadenza dallo stato di associato: il Consiglio Direttivo è tenuto a inviare richiesta di regolarizzazione e se non riceve risposta entro il periodo stabilito, può deliberare la decadenza dell’associato che non ha versato la quota annuale; molti possono essere i motivi per cui un associato non versa la quota annuale e il Consiglio Direttivo applicherà questo procedimento con moderazione e cautela agendo principalmente verso gli associati che non hanno versato la quota per più annualità di seguito.
La quota annuale non può subire per nessun motivo modificazioni o “sconti” rispetto alla cifra stabilita dal Consiglio Direttivo.
1.1. adesione in occasione di Laboratori e Corsi: gli associati che organizzano Laboratori o Corsi per l’associazione si rivolgono principalmente agli altri associati; ma se ricevono l’interesse da parte di non associati devono raccoglierlo poiché anche questo, oltre alle attività di promozione dell’associazione, può portare all’aumento del numero di associati; perciò per prima cosa gli organizzatori dovranno proporre di aderire all’associazione dopo aver esaminato lo Statuto; successivamente al ricevimento della richiesta di adesione il Consiglio Direttivo dovrà al più presto valutarla e dare una risposta al richiedente e per conoscenza agli organizzatori; se è accettata gli organizzatori dovranno comunicare immediatamente al richiedente che può inviare l’attestazione del versamento della quota di adesione; a questo punto gli organizzatori potranno richiedere al nuovo associato di versare anche il contributo specifico per il Laboratorio o per il Corso.
1.2. i versamenti delle quote di adesione all’associazione e dei contributi specifici stabiliti dal Consiglio Direttivo dovrebbero preferibilmente essere fatti direttamente dall’interessato sul conto corrente dell’associazione, tuttavia è possibile, se questo risolve problemi organizzativi, che le quote siano raccolte da un organizzatore e versate anche cumulativamente da questi sul conto corrente dell’associazione, specificando causale e nome e cognome dei versanti.

2. ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, LABORATORI E CORSI
L’Associazione propone diverse tipologie di attività, alcune gratuite e di promozione rivolte al pubblico per far conoscere l’Associazione e i suoi temi, altre rivolte agli associati per l’approfondimento delle tematiche associative.
Queste attività sono organizzate e proposte solo da associati e sono patrimonio esclusivo dell’associazione;
gli associati non possono proporre queste stesse attività, anche variandone la denominazione ma con gli stessi contenuti, privatamente o nell’esercizio della propria libera professione;
gli associati che proponessero privatamente queste stesse attività incorrono nella concorrenza all’associazione, nel danneggiamento dell’associazione, nel non rispetto del presente Regolamento, e ai sensi dello Statuto (artt. 3.3 e 4) sono passibili di esclusione dall’Associazione.
2.1. i seminari “Sentire la Terra a…” come altri Seminari a tema, possono essere organizzati per l’associazione solo da suoi associati fondatori o membri del Registro degli E.A.G.L.; il Consiglio Direttivo o il Presidente devono essere avvisati del loro svolgimento; devono essere promossi sul sito web associativo per essere pubblici e coperti assicurativamente; questi seminari devono prevedere un percorso percettivo utile a far capire cosa sia lo scambio energetico con il territorio, una chiusa con la spiegazione geologica delle cause delle percezioni avute e una breve dispensa da consegnare ai partecipanti contenente le caratteristiche del percorso percettivo, le caratteristiche paesaggistico-culturali del luogo e la scheda da compilare come promemoria delle sensazioni provate, scheda che va raccolta prima della fine del seminario e utilizzata per il commento finale.
I seminari “Sentire la Terra a…” e gli altri eventuali seminari a tema sono equiparati a conferenze teorico-esperienziali; sono proposti al pubblico generico e sono gratuiti; eventuali costi organizzativi sono sostenuti dall’associazione come forma di promozione delle sue attività; gli organizzatori possono chiedere, tramite il modulo allegato al presente regolamento, il rimborso delle spese eventualmente anticipate per conto dell’associazione; non è consentito agli organizzatori chiedere contributi per le spese ai partecipanti.
2.2. i Seminari di aggiornamento sono rivolti solo agli associati e principalmente agli associati esperti iscritti al Registro degli E.A.G.L., e sono organizzati dietro disposizione del Consiglio Direttivo dai fondatori, da associati che abbiano ricoperto mansioni di docente per l’associazione o da associati membri del Registro degli E.A.G.L.; riguardano l’attività di analisi geobiofisica e di rilevazione geobiologica oppure gli esercizi energetici per ottimizzare e elevare la percezione.
2.3. i Laboratori sono dei veri e propri brevi corsi iniziali o corsi-base, solitamente di un fine settimana, che introducono all’analisi geobiofisica e geobiologica del territorio; sono organizzati da associati docenti che possono avvalersi della collaborazione di associati E.A.G.L.  Sono rivolti agli associati ai quali è richiesto di contribuire con un corrispettivo specifico che permetta in modo complessivo la loro organizzazione; questo contributo sarà il più basso possibile e non dovrà eccedere la divisione delle spese complessive dell’associazione per organizzare e proporre i Laboratori; per evitare problemi organizzativi potrà essere richiesta una quota di “prenotazione” a mo’ di caparra per l’iscrizione; prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione.
2.4. i Corsi sono organizzati da associati che abbiano ricoperto l’incarico di docenti per l’associazione, che possono avvalersi della collaborazione di altri associati, preferibilmente membri del Registro degli E.A.G.L. o anche di esperti esterni all’associazione se di riconosciuta competenza nella materia. I corsi prevedono più incontri e sono indirizzati all’approfondimento di alcune discipline; sono rivolti agli associati ai quali è richiesto di contribuire con un corrispettivo specifico che permetta in modo complessivo la loro organizzazione; questo contributo sarà il più basso possibile e non dovrà eccedere la divisione delle spese complessive dell’associazione per organizzare e proporre i Corsi; per evitare problemi organizzativi potrà essere richiesta una quota di “prenotazione” a mo’ di caparra per l’iscrizione; prevedono il rilascio di un attestazione di competenza; per rispettare le normative in materia deve essere chiaro fin dall’inizio, con esplicite dichiarazioni nella promozione di questi eventi, che i corsi e i relativi attestati proposti dall’associazione non sono riconosciuti da alcun ente pubblico; inoltre i corsi non possono essere promossi come “professionali” o “professionalizzanti”.

3. REGISTRO DEGLI ASSOCIATI ESPERTI IN ANALISI GEOBIOFISICA-GEOBIOLOGICA DEI LUOGHI
L’associazione ha istituito un Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi, con l’acronimo E.A.G.L., in cui inserire i propri associati che possiedono una preparazione nelle materie associative sufficiente per definirsi “Esperti”; L’ammissione al Registro non è in alcun modo onerosa ma richiede, al momento della domanda di ammissione, la sottoscrizione – con l’impegno a rispettarlo – del Regolamento Operativo degli associati E.A.G.L., che costituisce anche la Carta Etica dell’associazione.

Questo Registro è a disposizione del pubblico interessato, dei tecnici edili, dei medici, degli altri professionisti e di chiunque desiderasse scegliere o consigliare esperti in analisi geobiofisica e geobiologica con una valida preparazione e che non vendano o suggeriscano strumenti inefficaci e illusori come oggetti “antidisturbo” (o stuoie) per il riequilibrio o la “schermatura” dell’ambiente.
Gli associati che hanno svolto un determinato percorso di preparazione possono chiedere, con domanda scritta, al Consiglio Direttivo di entrare nel Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi (E.A.G.L.) tenuto e aggiornato dall’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce quale sia il percorso di preparazione necessario per l’ammissione.
La permanenza nel Registro è subordinata all’essere in regola con i versamenti delle quote associative annuali e, come da Regolamento Operativo/Carta Etica, alla partecipazione ogni tre anni a almeno un Seminario di aggiornamento; la docenza a un Laboratorio o a un Corso organizzati dall’associazione è equiparata alla partecipazione al Seminario. Inoltre è subordinata al rispetto del Regolamento Operativo/Carta Etica.
Il vice presidente dell’associazione è il responsabile del Registro, vigila sul rispetto del Regolamento Operativo/Carta Etica e costituisce il tramite tra il Consiglio Direttivo e gli associati iscritti nel Registro.
Il Registro è reso pubblico sul sito web dell’associazione in modo che le persone interessate possano trovare agevolmente gli Esperti a cui rivolgersi.

4. RIMBORSI A “PIE’ DI LISTA” DI SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sono i rimborsi che l’Associazione riconoscerà ai propri associati, collaboratori e docenti che dovessero effettuare trasferte o spese organizzative in nome e per conto dell’Associazione stessa anticipando gli importi necessari.
4.1. Autorizzazione Preventiva: affinché sia possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute è necessario che il Consiglio Direttivo le autorizzi preventivamente in un verbale riportato nel “Libro Verbali” del Consiglio Direttivo; anche l’utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato con le stesse modalità dal Consiglio Direttivo, preferibilmente in unica soluzione prevedendo che sia sempre autorizzato.
4.2. Economicità delle Spese di VIAGGIO: le spese di viaggio sono riconosciute se effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno di norma in seconda classe, sui mezzi pubblici e, quando si renda strettamente necessario in taxi, dietro presentazione del documento di viaggio in originale;
oppure se effettuate in car sharing (quote spese per viaggi in comune su un automezzo di altri) o col mezzo proprio, dietro dichiarazione sottoscritta.
4.3. Economicità delle Spese di VITTO: nei casi in cui l’impegno non permetta il rientro per il pranzo, sarà consentito chiedere il rimborso del pasto entro l’importo massimo di € 30,00
Se l’impegno ne prevede la necessità lo stesso vale per la cena.
4.4. Economicità delle Spese di ALLOGGIO: nei casi in cui l’impegno necessiti del pernottamento sarà consentito chiedere il rimborso per spese alberghiere entro il limite massimo di € 100,00 per notte.
4.5. Giustificativi di spese accettati. Sono accettati e devono essere allegati in originale alla richiesta di rimborso i seguenti giustificativi di spesa:
fatture; ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti con indicazione del codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa; biglietti di trasporto aerei intestati, biglietti ferroviari (se possibile intestati), biglietti di servizi pubblici di linea; ricevute di taxi o parcheggi; pedaggi autostradali che attestino il transito; dichiarazioni sottoscritte di quote per car sharing o utilizzo del mezzo proprio.
4.6. Indennità Chilometriche: possono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute con il mezzo proprio da associati, collaboratori e docenti solo a queste condizioni: che il viaggio sia svolto per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività; che le attività siano effettuate al di fuori del territorio comunale ove risiede o ha la dimora abituale chi lo compie (non ha rilevanza invece dove ha sede legale o operativa l’Associazione); che le spese siano quantificate tenendo conto degli importi al chilometro contenuti nelle tabelle ACI distinte per veicolo e tenendo conto del numero di chilometri di andata e ritorno indicato dal servizio internet “Maps”.
4.7. Modalità di richiesta di rimborso: la richiesta di rimborso delle spese “a pie’ di lista” va redatta compilando il modulo allegato al presente Regolamento; i rimborsi superiori a euro 1000 saranno effettuati dall’associazione esclusivamente in modalità tracciabile (assegno, bonifico bancario); dell’eventuale rimborso non tracciato l’associazione chiede ricevuta firmata.

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Carta Etica dell’Istituto GEA per i propri associati inseriti nel Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi (E.A.G.L.)

Art. 1

L’Istituto GEA istituisce i fondamenti della deontologia da applicare in Analisi Geobiofisica e Geobiologica dei Luoghi.
Nell’attività di Esperto e nella responsabilità di progetti associativi, l’associato iscritto al “Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi” è vincolato al rispetto del presente Regolamento, che deve essere sottoscritto per conoscenza e approvazione prima di sostenere la prova pratica per l’ingresso nel “Registro”.
L’Istituto si impegna a fornire agli iscritti al “Registro” il necessario indirizzo per operare secondo tali principi deontologici; il referente al quale rivolgersi è il Vice Presidente.
L’Istituto si impegna a pubblicare e a divulgare i nominativi degli iscritti al “Registro” che rispettino tali principi deontologici.

Art. 2

Dell’attività dell’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica fa parte l’indagine geobiologica per la determinazione di zone neutre, che non siano cioè fonte di stress o di nocività, dove disporre le posizioni di riposo o di lavoro secondo le richieste dei committenti.
Per determinare tali zone neutre dovranno essere individuate tutte le eventuali zone di disturbo che provocano stress o nocività; queste indagini dovranno essere eseguite con una metodologia che consenta di ottenere risultati confrontabili, e dovranno comprendere valutazioni atte a stabilire la qualità energetica delle zone individuate e la loro incompatibilità con il mantenimento della salute.
L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica dovrà usare la massima chiarezza e trasparenza spiegando la necessità di svolgere  l’indagine geobiofisica con le sole capacità psico-fisiche.

Art. 3

L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica nello svolgere l’Analisi Geobiofisica e geobiologica dell’ambiente può utilizzare la strumentazione che ritiene migliore e più adeguata alle proprie caratteristiche psicosomatiche e al contesto in cui interviene, restando nell’ambito degli strumenti tradizionali che possiedono una accertata funzionalità ad amplificare e rendere evidenti gli effetti dei movimenti muscolari involontari dovuti alla percezione delle zone di disturbo. L’esperto non può affermare che tali strumenti abbiano qualche capacità di funzionamento autonomo.
Per operare esaustivamente in questa attività l’Esperto in Analisi Geobiofisica deve eseguire un’analisi energetica completa dell’ambiente e quindi possedere anche le adeguate conoscenze tecniche per effettuare indagini sui principali parametri energetici di qualità ambientale quali la concentrazione di radon, la radioattività, i campi elettrici e magnetici alle varie frequenze (E.L.F. e RadioFrequenze/MicroOnde).
Queste indagini vanno affrontate con competenza, serietà e adeguata strumentazione tecnica, pertanto l’Esperto in Analisi Geobiofisica è tenuto a seguire l’iter di formazione ritenuto necessario dall’Istituto GEA. In tal modo l’Esperto in Analisi Geobiofisica dei Luoghi porta un contributo completo ed efficace nell’indagine energetica dell’ambiente.

Art. 4

All’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica è fatto divieto assoluto  di eseguire indagini a distanza e di indicare zone di tramite radiestesia da tavolo su planimetria. Ad ogni analisi deve corrispondere un’indagine in situ.  

Art. 5

Non è compatibile con la presenza nel “Registro degli esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi” e con la permanenza nell’associazione:
–        l’utilizzo di interventi di natura “magica” o “esorcistica”;
–        l’eseguire indagini anche sulla persona senza essere medici;
–        l’asserire in qualsiasi maniera e con qualsiasi artificio che sia possibile “schermare” o “neutralizzare” la situazione energetica del luogo annullando così la presenza di zone di disturbo.
L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica può suggerire di sottoporsi a specifiche tecniche diagnostiche di medicina energetica per verificare se si è soggetti a  geopatologia; ma per non esercitare alcuna influenza sulla diagnosi non gli è consentito di preavvertire il medico o il terapeuta della situazione rilevata con l’indagine.

Art. 6

L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica è tenuto a redigere, secondo le indicazioni di massima fornite dall’Istituto, una relazione completa di planimetria dei locali o dei terreni esaminati in cui risultino tutti i dati significativi rilevati e gli eventuali consigli forniti. Una copia a campione può essere richiesta in visione dal Consigliere responsabile del Registro.

Art. 7

L’Esperto, nello svolgere l’attività in Analisi Geobiofisica e Geobiologica, deve mantenere la mente libera da altri intenti e rimanere libero di dichiarare la reale situazione del luogo analizzato anche nel caso in cui questa non si configuri come nociva o come apportatrice di stress.

Art. 8

L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica offre un servizio svolgendo un’attività di indagine e di valutazione che è rara e di notevole impegno e rilevanza ed ha quindi un valore in sé che va riconosciuto.

Art. 9

È fatto assoluto divieto all’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica di consigliare come rimedi alla situazione trovata simboli, statue e immagini sacre, acque “miracolose”, e tutto ciò che possa essere immediatamente ricondotto ad una particolare credenza, fede religiosa o ideologia.
Quello che l’Esperto deve proporre è il semplice allontanamento dalla esposizione alle zone di disturbo.

Art. 10

L’Esperto in Analisi Geobiofisica-geobiologica è tenuto ad aggiornarsi seguendo l’evolvere della ricerca, delle conoscenze e delle metodologie di indagine partecipando periodicamente agli appositi seminari o incontri di aggiornamento proposti dall’Istituto.
Per poter mantenere l’iscrizione al Registro degli Esperti per i periodi successivi a quello di ingresso è necessario:
a) la partecipazione in un periodo di permanenza nel Registro ad almeno un seminario per l’aggiornamento proposto dall’Istituto; gli eventi proposti saranno di diverso contenuto per venire incontro alle diverse necessità e aspettative degli Esperti;
b) il superamento in un periodo di permanenza nel Registro di una verifica pratica da svolgersi con le forme e i tempi stabiliti dall’Istituto; tale verifica sarà contestuale ad uno degli eventi utili per l’aggiornamento.
Sostituisce il superamento della verifica relativa al medesimo periodo la supervisione con esito positivo ottenuta da un Socio docente di tecniche di percezione geobiofisica in un periodo di permanenza.

Art. 11

La nomina dell’Esperto a docente di un Laboratorio o di un Corso organizzati dall’Istituto sostituisce sia la partecipazione all’evento di aggiornamento, sia il superamento della verifica per quel periodo di permanenza nel Registro, garantendo la permanenza nel Registro per il periodo successivo.

Art. 12

Il mancato rispetto di uno degli articoli del presente Regolamento Deontologico è causa di immediata esclusione dal Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’associato in causa, stabilisce se proporre anche l’esclusione dall’associazione o se attendere sviluppi diversi e positivi nelle relazioni con l’associato in questione.
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Questa Carta Etica è stata approvata dall’assemblea degli associati del 2010 tenutasi a Verona.